Sconto in fattura e cessione del credito validi anche per ristrutturazioni e facciate

Sconto in fattura e cessione del credito validi anche per ristrutturazioni e facciate

Oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, l’opzione si può scegliere anche in alternativa al bonus ristrutturazioni 50% e al bonus facciate 90%.

20/05/2020 – Il nuovo superbonus edilizia del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici, introdotto da Decreto Rilancio, punta molto sulla possibilità per i privati che realizzano i lavori di optare per sconto in fattura o cessione del credito, come alternative alla detrazione fiscale vera e propria.

Ma questa opportunità non si limita ai nuovi ecobonus e sismabonus potenziati ma si estende al ‘vecchio’ bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla detrazione, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, possa optare per:

– un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;

– la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Sconto in fattura per superbonus, ecobonus e sismabonus
Per quali spese sono consentiti lo sconto in fattura e la cessione del credito, così come disciplinati dal Decreto Rilancio?

Per quelle relative agli interventi di efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per auto elettriche, cioè tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico agevolati dal nuovo superbonus 110% ma non solo.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito, così come disciplinati dal Decreto Rilancio, si applicano anche alle spese relative agli interventi agevolati dai ‘classici’ ecobonus 50/65% e sismabonus 50/85%.

Sconto in fattura anche per ristrutturazioni e facciate
Ma l’elenco nell’articolo 121 continua e comprende anche le spese relative agli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, cioè i lavori agevolati dal bonus ristrutturazioni;

– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B, agevolati dal bonus facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Lo sconto in fattura abbinato alla cessione del credito – ricordiamo – è stato introdotto l’anno scorso dal Decreto Crescita come opzione alternativa all’ecobonus e al sismabonus. Dopo pochi mesi, le proteste delle piccole imprese hanno spinto il Governo a limitare l’ambito di applicazione dello sconto in fattura. Oggi quell’ambito conquista nuovi spazi.

Sconto in fattura e cessione del credito, come fruirne
I crediti d’imposta ottenuti attraverso questi interventi possono essere utilizzati anche in compensazione di imposte e contributi previdenziali sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita degli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le modalità attuative dello sconto in fattura e della cessione del credito saranno definite entro 30 giorni dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

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